Il ricorso a nome della società estinta espone il legale al pagamento delle spese processuali

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 21713/2022, ha stabilito che il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta è inammissibile per la giuridica inesistenza della procura conferita al difensore: quest’ultimo risponde delle spese processuali sostenute dalla controparte se era consapevole della pregressa cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

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