Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2462/2022 del 28 giugno 2022, ha stabilito che ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l’insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva. E’ quindi esclusa l’automaticità del ristoro del danno morale visto che il predetto danno va sempre provato con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. A tal fine, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento, nessuna esclusa, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno.
Mutuo condizionato: il Tribunale di Catania si discosta dalla sentenza n°12007/2024 della Corte di Cassazione
Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce