La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 9143/20 depositata il 19 maggio, ha stabilito che In tema di provvedimenti riguardanti i figli, confermando il ruolo fondamentale dell’interesse del minore, quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto del principio della bigenitorialità.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati