La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 9143/20 depositata il 19 maggio, ha stabilito che In tema di provvedimenti riguardanti i figli, confermando il ruolo fondamentale dell’interesse del minore, quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto del principio della bigenitorialità.

Clausola di conciliazione non è clausola compromissoria: la Corte di Appello di Palermo conferma la piena tutela giudiziaria del credito bancario
Corte di Appello di Palermo, Sez. III civile, sent. n°1735/2026, pubbl. 19 giugno 2026) Il caso Un consumatore, destinatario di un decreto ingiuntivo per oltre


