La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 9143/20 depositata il 19 maggio, ha stabilito che In tema di provvedimenti riguardanti i figli, confermando il ruolo fondamentale dell’interesse del minore, quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto del principio della bigenitorialità.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


