La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10117, ha stabilito che nell’apertura di credito, il diritto di cui il somministrato acquisisce la titolarità con la conclusione del contratto non può considerarsi liquido ed esigibile fino a quando l’accreditato non abbia utilizzato, in tutto in parte, la somma di cui ha acquistato il diritto di disporre. Di conseguenza, la compensazione di cui all’art. 1853 c.c. che deve avere ad oggetto il saldo passivo di un rapporto ed il saldo attivo di un altro rapporto con la medesima banca, non può aver luogo tra il saldo passivo di un conto corrente e la costituzione di una pari passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente.

Clausola di conciliazione non è clausola compromissoria: la Corte di Appello di Palermo conferma la piena tutela giudiziaria del credito bancario
Corte di Appello di Palermo, Sez. III civile, sent. n°1735/2026, pubbl. 19 giugno 2026) Il caso Un consumatore, destinatario di un decreto ingiuntivo per oltre


