La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10117, ha stabilito che nell’apertura di credito, il diritto di cui il somministrato acquisisce la titolarità con la conclusione del contratto non può considerarsi liquido ed esigibile fino a quando l’accreditato non abbia utilizzato, in tutto in parte, la somma di cui ha acquistato il diritto di disporre. Di conseguenza, la compensazione di cui all’art. 1853 c.c. che deve avere ad oggetto il saldo passivo di un rapporto ed il saldo attivo di un altro rapporto con la medesima banca, non può aver luogo tra il saldo passivo di un conto corrente e la costituzione di una pari passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente.
Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e