La Corte di Cassazione sez.II Penale, con sentenza n° 11112 depositata il 1’ aprile 2020, ha stabilito che in tema di riesame delle misure cautelari personali, laddove la scadenza del termine di 30 giorni dalla decisione, prorogabile fino a 45 giorni, entro il quale il tribunale deve depositare la propria ordinanza coincida con un giorno festivo, il suddetto termine viene prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


