La Corte di Cassazione sez.II Penale, con sentenza n° 11112 depositata il 1’ aprile 2020, ha stabilito che in tema di riesame delle misure cautelari personali, laddove la scadenza del termine di 30 giorni dalla decisione, prorogabile fino a 45 giorni, entro il quale il tribunale deve depositare la propria ordinanza coincida con un giorno festivo, il suddetto termine viene prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,