La Corte di Cassazione sez.II Penale, con sentenza n° 11112 depositata il 1’ aprile 2020, ha stabilito che in tema di riesame delle misure cautelari personali, laddove la scadenza del termine di 30 giorni dalla decisione, prorogabile fino a 45 giorni, entro il quale il tribunale deve depositare la propria ordinanza coincida con un giorno festivo, il suddetto termine viene prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per