Illegittima la multa se la postazione mobile di controllo non è presegnalata

La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza del 22 ottobre 2021 n. 29595, ha stabilito le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.

Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Ciò posto, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della strada.

In caso di postazione mobili i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità e che se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».

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