La Corte Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 22 marzo 2021 n. 8024, ha stabilito che la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l’esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,