Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 1 luglio 2022, ha stabilito che la tutela prevista dall’art. 560, comma 3, c.p.c. – che consente di non perdere il possesso dell’immobile sino al decreto di trasferimento – si applica allorquando il bene immobile pignorato è occupato dal debitore e dai suoi familiari.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,