Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 1 luglio 2022, ha stabilito che la tutela prevista dall’art. 560, comma 3, c.p.c. – che consente di non perdere il possesso dell’immobile sino al decreto di trasferimento – si applica allorquando il bene immobile pignorato è occupato dal debitore e dai suoi familiari.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati