La Corte di Cassazione Civile sez.III, con sentenza del 23/04/2020 n°8138, ha stabilito che impegnare l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto. Ciò significa che va respinta l’ipotesi del concorso di colpa in caso di incidente (nella specie, respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista a seguito dello scontro con un autobus urbano. Decisiva la constatazione che il conducente della moto aveva sì impegnato l’incrocio ma non con un anticipo tale rispetto al bus da far scattare la precedenza di fatto).

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


