La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 14384/2022, ha stabilito che in caso di annullamento totale o parziale, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.

Opposizione a decreto ingiuntivo bancario: chi contesta deve documentare
Nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 5 ottobre 2026, n. 26244 (Pres. Scoditti, Rel. Caprioli) Massima (non ufficiale) Nel giudizio di opposizione a decreto


