L’art. 40 del D.Lgs. n°147/2020 (c.d. “Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa”), che entrerà immediatamente in vigore, al suo comma 2° prevede espressamente la modifica dell’art. 2380 bis comma 1° c.c. e chiarisce adesso che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell’impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l’istituzione degli assetti organizzativi.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG