L’art. 40 del D.Lgs. n°147/2020 (c.d. “Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa”), che entrerà immediatamente in vigore, al suo comma 2° prevede espressamente la modifica dell’art. 2380 bis comma 1° c.c. e chiarisce adesso che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell’impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l’istituzione degli assetti organizzativi.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati