L’art. 40 del D.Lgs. n°147/2020 (c.d. “Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa”), che entrerà immediatamente in vigore, al suo comma 2° prevede espressamente la modifica dell’art. 2380 bis comma 1° c.c. e chiarisce adesso che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell’impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l’istituzione degli assetti organizzativi.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,