Perché possa parlarsi di “fido mobile”, ossia di un’apertura di credito a importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell’art. 1842 c.c., non sia sottoposta a una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporta che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo.

Cessione del contratto di locazione e obbligo di comunicazione al locatore: il Tribunale di Palermo su disdetta efficace e irrilevanza dei canoni pagati dal cessionario
Con sentenza pubblicata il 12.12.2025, il Tribunale di Palermo ha espresso i seguenti principi, in materia di locazione a uso non abitativo: 1. Cessione del


