Perché possa parlarsi di “fido mobile”, ossia di un’apertura di credito a importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell’art. 1842 c.c., non sia sottoposta a una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporta che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo.

Contestazione addebiti in conto corrente e onere della prova
La Corte di Appello di Palermo, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che “nel caso in cui sia il correntista ad agire in