La Corte di Cassazione, con ordinanza 7 novembre 2022 n. 32639, ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (che è diversa da quella di risarcimento del mancato raggiungimento del risultato sperato) deve considerarsi non proposta se l’illecito prefigurato, sul piano strutturale, non è costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, ma è costituito da un nesso causale incerto (di cui si invoca l’accertamento) a fronte di un evento di danno (l’evento ischemico) certo.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


