La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 28/05/2014, ha statuito che se la banca girataria, nell’incassare un assegno munito di clausola di intransferibilità, abbia eseguito il pagamento ad un soggetto non creditore, anche nell’eventualità che fosse legittimato apparentemente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti del legittimo prenditore.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e