La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 28/05/2014, ha statuito che se la banca girataria, nell’incassare un assegno munito di clausola di intransferibilità, abbia eseguito il pagamento ad un soggetto non creditore, anche nell’eventualità che fosse legittimato apparentemente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti del legittimo prenditore.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati