La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 28/05/2014, ha statuito che se la banca girataria, nell’incassare un assegno munito di clausola di intransferibilità, abbia eseguito il pagamento ad un soggetto non creditore, anche nell’eventualità che fosse legittimato apparentemente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti del legittimo prenditore.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,