La Corte di Cassazione penale, sez. III, con sentenza del 6 dicembre 2021 n. 44939, ha stabilito che in caso di indebita compensazione di crediti Iva inesistenti ex art. 10 quater, d.lgs. 74/2000 si configura una responsabilità concorsuale del consulente fiscale. Per la Cassazione, costituiscono elementi indiziari della corresponsabilità del consulente fiscale la sistematica creazione di crediti Iva fittizi con successivo utilizzo degli stessi in compensazione, la totale inattendibilità della documentazione contabile tenuta nello studio del professionista, il diretto e personale coinvolgimento di questo nella gestione della società beneficiaria delle illecite compensazioni. Irrilevante è il fatto che la materiale compilazione o trasmissione del modello F24 contenente le indebite compensazioni sia avvenuta ad opera del solo contribuente.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati