La Corte di Cassazione penale, sez. III, con sentenza del 6 dicembre 2021 n. 44939, ha stabilito che in caso di indebita compensazione di crediti Iva inesistenti ex art. 10 quater, d.lgs. 74/2000 si configura una responsabilità concorsuale del consulente fiscale. Per la Cassazione, costituiscono elementi indiziari della corresponsabilità del consulente fiscale la sistematica creazione di crediti Iva fittizi con successivo utilizzo degli stessi in compensazione, la totale inattendibilità della documentazione contabile tenuta nello studio del professionista, il diretto e personale coinvolgimento di questo nella gestione della società beneficiaria delle illecite compensazioni. Irrilevante è il fatto che la materiale compilazione o trasmissione del modello F24 contenente le indebite compensazioni sia avvenuta ad opera del solo contribuente.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


