La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 6381/19 depositata il 5 marzo, ha stabilito che ai sensi dell’art. 168, comma 3, l.fall. sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Questo principio vale anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati