Infedeltà patrimoniale: la differenza fra consentito e vietato è la presenza di un conflitto di interesse fra amministratore e società

La Corte di Cassazione penale, sezione VI, con sentenza del 16 ottobre 2020 n. 28831, ha stabilito che la condotta richiamata dall’art. 2634 c.c., relativa all’infedeltà patrimoniale di amministratori, direttori generali e liquidatori di una società,  si materializza in atti di disposizione, in sé astrattamente leciti, ma che assumono una rilevanza penale quando chi li compie si trovi in una posizione antagonista rispetto a quella della società, quale portatore di un interesse extrasociale.

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