La Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 settembre 2022 n. 26202, ha stabilito, in tema di intermediazione finanziaria ed ipotesi di risarcimento danni da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie, che l’obbligazione di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore: al relativo creditore è dunque riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell’evento dannoso, e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati