La Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sull’eventuale irretroattività dell’art. 117 TUB e, in particolare, della sua previsione concernente la sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale – ha espresso il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all’art. 117 comma 7° TUB, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore di detta norma“.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per