La Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sull’eventuale irretroattività dell’art. 117 TUB e, in particolare, della sua previsione concernente la sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale – ha espresso il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all’art. 117 comma 7° TUB, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore di detta norma“.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


