Istanza di esibizione degli estratti di Conto Corrente ammissibile solo se precedentemente richiesti alla banca

La Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, con sentenza n. 24641/2021 del 13 settembre 2021, ha operato un cambio di indirizzo in ordine all’esibizione degli estratti conto da parte della Banca, richiesta in giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Secondo la Suprema Corte, l’istanza di esibizione degli estratti di conto corrente può essere ammessa solo laddove il cliente abbia avanzato specifica richiesta alla Banca prima di far ricorso al Giudice, siccome previsto dall’art. 119 c. 4 T.U.B. Il Cliente (correntista), dunque, non può indiscriminatamente chiedere l’intervento del Giudice, a meno che la Banca non abbia omesso di ottemperare alla richiesta del correntista senza giustificazione.

 

In definitiva, nell’ambito delle controversie giudiziali con gli istituti bancari, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile unicamente qualora il Cliente abbia esercitato il diritto di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B. e la Banca non vi abbia ottemperato.

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