Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 ottobre 2020, si è espresso sul ricorso cautelare promosso da una società di capitali al fine di ottenere l’applicazione, da parte della banca, delle misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale epidemiologica. La concessione dei sostegni economici introdotti a causa della pandemia è sottoposta alla valutazione del merito creditizio del cliente; ciò non soltanto perché l’affidabilità e la solidità dell’operatore economico garantisce gli interessi dell’istituto di credito, ma, soprattutto, il buon uso del denaro pubblico.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


