Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 ottobre 2020, si è espresso sul ricorso cautelare promosso da una società di capitali al fine di ottenere l’applicazione, da parte della banca, delle misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale epidemiologica. La concessione dei sostegni economici introdotti a causa della pandemia è sottoposta alla valutazione del merito creditizio del cliente; ciò non soltanto perché l’affidabilità e la solidità dell’operatore economico garantisce gli interessi dell’istituto di credito, ma, soprattutto, il buon uso del denaro pubblico.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,