La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con ordinanza del 12 febbraio 2021 n. 3649, ha stabilito che Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Mutuo condizionato: il Tribunale di Catania si discosta dalla sentenza n°12007/2024 della Corte di Cassazione
Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce