La Cassazione è intervenuta in tema di cambiale agraria (sentenza n°14227 del 23/06/2014) sancendo il principio che se un creditore agisce in base a tale cambiale non è tenuto a provare il rapporto sottostante e lo scopo del prestito non costituisce integrale ricezione del negozio sottostante.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,