La Cassazione è intervenuta in tema di cambiale agraria (sentenza n°14227 del 23/06/2014) sancendo il principio che se un creditore agisce in base a tale cambiale non è tenuto a provare il rapporto sottostante e lo scopo del prestito non costituisce integrale ricezione del negozio sottostante.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati