Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15 dicembre 2021, ha stabilito che, come in molte altre fattispecie, il nomen iuris dato al contratto non è determinante. E così, a prescindere dal fatto che sia denominato ‘polizza vita’, il contratto che perde la finalità assicurativa e previdenziale per assumere quella speculativa tipica dell’investimento finanziario, non potrà giovarsi dell’intangibilità esecutiva e cautelare garantita dall’art. 1923 c.c.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,