Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15 dicembre 2021, ha stabilito che, come in molte altre fattispecie, il nomen iuris dato al contratto non è determinante. E così, a prescindere dal fatto che sia denominato ‘polizza vita’, il contratto che perde la finalità assicurativa e previdenziale per assumere quella speculativa tipica dell’investimento finanziario, non potrà giovarsi dell’intangibilità esecutiva e cautelare garantita dall’art. 1923 c.c.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per