Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15 dicembre 2021, ha stabilito che, come in molte altre fattispecie, il nomen iuris dato al contratto non è determinante. E così, a prescindere dal fatto che sia denominato ‘polizza vita’, il contratto che perde la finalità assicurativa e previdenziale per assumere quella speculativa tipica dell’investimento finanziario, non potrà giovarsi dell’intangibilità esecutiva e cautelare garantita dall’art. 1923 c.c.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


