La Corte di Cassazione sez.V penale, con sentenza n°13279 del 29/04/2020 ha stabilito che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario (a cui è equiparabile quello postale), avente clausola di non trasferibilità, non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati