La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n.15141/2022, ha stabilito che in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati al creditore (pro solvendo) la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all’effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l’effettivo pagamento) a liberare il debitore.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


