La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n.15141/2022, ha stabilito che in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati al creditore (pro solvendo) la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all’effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l’effettivo pagamento) a liberare il debitore.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati