La Corte di Cassazione civile, sez. VI-1, con ordinanza n°289 del 12 gennaio 2021, ha stabilito che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


