La Corte di Cassazione Civile sez.II , con sentenza del 27 aprile 2020 n° 8197, ha stabilito che non vi è lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti generali d’esercizio corrisponda all’utilità sociale, a norma dell’art. 41, comma 2, Cost., purché l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con misure palesemente incongrue . Rendere il consumatore edotto di una qualità essenziale del pane, precotto anziché fresco, è sicura ragione di utilità sociale, rispetto alla quale il preconfezionamento non è misura incongrua, poiché si aggiunge ad altre (etichettatura e cartellonistica) nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 14 l. n. 580/1967, art. 1 D.P.R. 502/1998, in relazione agli artt. 3, 41 Cost., in quanto il preconfezionamento prescritto per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG