La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 16417/2022, ha stabilito che nell’ambito di un rapporto di conto corrente online, la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale; è ascrivibile alla banca l’inadempimento consistente nel non aver impedito il prelievo illecito, per non avere la stessa eccepito un fatto estintivo e impeditivo della pretesa di controparte.

Truffa “Money Mule” e tutela cautelare: quando l’art. 700 c.p.c. non basta
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Bergamo, nel decidere su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un soggetto vittima della nuova truffa chiamata, in


