Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 09/04/2020, ha stabilito che l’art. 36 d.l. n. 23/2020 pare riferibile ai soli termini processuali e non anche ai termini sostanziali; di conseguenza, poiché i termini di cui al comma 8 dell’art. 161 l.fall. non hanno natura processuale, essendo termini volti a tenere monitorata la gestione dell’impresa che ha richiesto di accedere alla procedura di concordato preventivo, consentendo così al Tribunale e al Commissario Giudiziale di esercitare i rispettivi poteri di sorveglianza, va ritenuto, dunque, che non vi sia sospensione con riferimento agli obblighi informativi periodici che devono essere regolarmente adempiuti dai soggetti coinvolti nella procedura anche al sol fine di informare il Tribunale che non sono state svolte attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG