La Corte di Cassazione sez. III Civile, con ordinanza n. 11097/20 depositata il 10 giugno, ha stabilito che Il fatto che un genitore abbandoni un figlio, senza curarsene né da un punto di vista emotivo né economico, se prolungato nel tempo, costituisce un illecito permanente e tale deve essere valutato, anche ai fini della prescrizione per il risarcimento del danno
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati