La Corte di Cassazione sez. III Civile, con ordinanza n. 11097/20 depositata il 10 giugno, ha stabilito che Il fatto che un genitore abbandoni un figlio, senza curarsene né da un punto di vista emotivo né economico, se prolungato nel tempo, costituisce un illecito permanente e tale deve essere valutato, anche ai fini della prescrizione per il risarcimento del danno

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,