L’accollo di un mutuo non comporta ipso facto il trasferimento del contratto di assicurazione stipulato, contestualmente all’erogazione del mutuo, sulla vita del mutuatario

La Corte di Cassazione afferma che né l’accollo del mutuo da parte del terzo acquirente, né l’adesione della banca all’accollo comportano il trasferimento della polizza.

Ciò per le seguenti ragioni:

1) per effetto dell’accollo, l’accollante assume il debito dell’accollato, non ne acquista eventuali diritti (né verso l’accollatario, né verso terzi);

2) con l’accollo, si trasferisce l’obbligazione, non il contratto da cui essa è sorta. Se dunque il contratto da cui sorse l’obbligazione era collegato ad altri negozi, di questi ultimi resta parte l’accollato e non ne diventa parte l’accollante;

3) qualsiasi beneficio legale o negoziale di cui goda l’accollato nei confronti del creditore non si trasferisce all’accollante perché esso non costituisce un “accessorio” dell’obbligazione.

Cass. n. 23296 del 26.7.2022

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