La Corte di Cassazione civile, sez. VI, con ordinanza n. 32847/22, ha ribadito il principio che l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio o sulla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
Mutuo condizionato: il Tribunale di Catania si discosta dalla sentenza n°12007/2024 della Corte di Cassazione
Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce