La Corte di Cassazione civile, sez. VI, con ordinanza n. 32847/22, ha ribadito il principio che l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio o sulla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,