Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 20/07/2022, ha stabilito che le misure protettive, che devono essere funzionali al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata ovvero al risanamento dell’attività di impresa ed al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi, si applicano anche ai crediti nascenti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto i “crediti di lavoro” esclusi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. l. n. 118/2021, dall’effetto protettivo sono soltanto quelli sorti in correlazione a rapporti di lavoro subordinato.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e