Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 20/07/2022, ha stabilito che le misure protettive, che devono essere funzionali al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata ovvero al risanamento dell’attività di impresa ed al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi, si applicano anche ai crediti nascenti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto i “crediti di lavoro” esclusi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. l. n. 118/2021, dall’effetto protettivo sono soltanto quelli sorti in correlazione a rapporti di lavoro subordinato.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati