Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 20/07/2022, ha stabilito che le misure protettive, che devono essere funzionali al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata ovvero al risanamento dell’attività di impresa ed al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi, si applicano anche ai crediti nascenti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto i “crediti di lavoro” esclusi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. l. n. 118/2021, dall’effetto protettivo sono soltanto quelli sorti in correlazione a rapporti di lavoro subordinato.

Validità della clausola d’indicizzazione nei contratti di leasing
La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un