Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 20/07/2022, ha stabilito che le misure protettive, che devono essere funzionali al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata ovvero al risanamento dell’attività di impresa ed al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi, si applicano anche ai crediti nascenti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto i “crediti di lavoro” esclusi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. l. n. 118/2021, dall’effetto protettivo sono soltanto quelli sorti in correlazione a rapporti di lavoro subordinato.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva