La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10989/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che i principi e le regole giurisprudenziali in tema di personalizzazione del danno, che consentono al giudice di accertare eventuali conseguenze peculiari subite dal danneggiato nel caso specifico tali da giustificare una liquidazione maggiorata rispetto a quella forfettizzata dai criteri tabellari, operano anche in caso di danno subito dal lavoratore per mobbing.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati