La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10989/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che i principi e le regole giurisprudenziali in tema di personalizzazione del danno, che consentono al giudice di accertare eventuali conseguenze peculiari subite dal danneggiato nel caso specifico tali da giustificare una liquidazione maggiorata rispetto a quella forfettizzata dai criteri tabellari, operano anche in caso di danno subito dal lavoratore per mobbing.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,