Libero dalle obbligazioni future il fideiussore qualora la banca, senza il suo consenso, continua a concedere credito pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche peggiorate del garantito

La Corte di cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di appello di Firenze, ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1956 c.c. (“Liberazione del fideiussore per obbligazione futura”) qualora senza il consenso del garante:

– sia stato erogato credito in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria della società garantita;

– tale deterioramento sia conoscibile  dalla banca (con la diligenza del bonus argentarius), attraverso l’esame di bilanci, dichiarazioni dei redditi e pubblici registri.

Cass. n°54:2021

Condividi:

Altri articoli