La Corte di cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di appello di Firenze, ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1956 c.c. (“Liberazione del fideiussore per obbligazione futura”) qualora senza il consenso del garante:
– sia stato erogato credito in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria della società garantita;
– tale deterioramento sia conoscibile dalla banca (con la diligenza del bonus argentarius), attraverso l’esame di bilanci, dichiarazioni dei redditi e pubblici registri.