La Corte di Cassazione sez. VI Civile – L, con ordinanza n. 11050/20 depositata il 10 giugno, ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti della propria azienda. Corretto, secondo i Giudici, l’ordine di servizio con cui il dipendente è stato trasferito dagli uffici amministrativi al servizio di portineria. Decisiva la constatazione che il lavoratore non abbia conseguito la necessaria professionalizzazione.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,