La Corte di Cassazione sez. VI Civile – L, con ordinanza n. 11050/20 depositata il 10 giugno, ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti della propria azienda. Corretto, secondo i Giudici, l’ordine di servizio con cui il dipendente è stato trasferito dagli uffici amministrativi al servizio di portineria. Decisiva la constatazione che il lavoratore non abbia conseguito la necessaria professionalizzazione.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati