Con sentenza n. 18450 del 2015, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha confermato la liceità della clausola contrattuale recante l’obbligo della manutenzione straordinaria a carico del conduttore d’azienda. L’omessa manutenzione dell’impianto di produzione si configura, dunque, quale illecito contrattuale.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati