L’emendamento, che recepisce le proposte di modifica alla L. n°28/2020, inserirebbe il comma 6 ter all’art. 3 della L. n°6/2020 prevedendo che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato, ai sensi del comma 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n°28/2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda“.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG