L’emendamento, che recepisce le proposte di modifica alla L. n°28/2020, inserirebbe il comma 6 ter all’art. 3 della L. n°6/2020 prevedendo che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato, ai sensi del comma 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n°28/2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda“.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati