Mettiamoci la faccia. Provocazione post Covid-19. Sospensione (temporanea) della responsabilità limitata delle s.r.l. .

La s.r.l. viene introdotta dal legislatore del 1942 come forma intermedia tra la responsabilità illimitata e le strutture delle grandi imprese operanti sotto la forma di S.p.a. . Il legislatore del 1942 consentiva, così, ad imprenditori piccoli e medi di beneficiare della responsabilità esclusiva della società per le obbligazioni sociali (2462 cod.civ.), con obbligo, da […]
Mettiamoci la faccia.  Provocazione post Covid-19.  Sospensione (temporanea) della responsabilità limitata delle s.r.l. .

La s.r.l. viene introdotta dal legislatore del 1942 come forma intermedia tra la responsabilità illimitata e le strutture delle grandi imprese operanti sotto la forma di S.p.a. .

Il legislatore del 1942 consentiva, così, ad imprenditori piccoli e medi di beneficiare della responsabilità esclusiva della società per le obbligazioni sociali (2462 cod.civ.), con obbligo, da parte dei soci, di effettuare i conferimenti in misura globalmente non inferiore al capitale sociale (art. 2.464 co.1).

Nel corso del tempo, la s.r.l. ha avuto uno sviluppo notevole nella pratica commerciale, consentendo praticamente a chiunque di poter beneficiare di una responsabilità limitata con un apporto di capitale, anche solo simbolico (1 euro, nella forma della s.r.l.s. ex art. 2463 bis comma 2 numero 3, introdotto con la 1/2012, convertito in L.27/2012 – c.d. decreto Cresci Italia) o, comunque, alla portata di ogni imprenditore commerciale (almeno € 10.000,00 a mente dell’art. 2463 co. n.4. cod. civ.),

L’ampia diffusione nella pratica commerciale è stata accompagnata dal progressivo smantellamento della srl, da parte di Banche e Stato, nonché da una serie di abusi di soggetti che hanno utilizzato lo strumento della s.r.l. al fine di sottrarsi all’adempimento di obbligazioni (nei confronti dei soggetti economicamente più deboli o meno strutturati).

Un piccolo o medio imprenditore – infatti – si relaziona – normalmente – con i seguenti soggetti economici, verso i quali assume obbligazioni.

  • Banca;
  • Stato;
  • Fornitori;

La Banca.

Nella mia esperienza da formatore all’interno di istituti bancari percepivo, trattando l’argomento regime patrimoniale delle s.r.l. in rapporto alla famiglia dell’imprenditore – un certo brusio in aula.

La ragione era molto semplice: nessuno era interessato alle sottili dissertazioni proposte, per la semplice ragione che la Banca, per concedere prestiti alle s.r.l., imponeva (ed impone) la sottoscrizione di fideiussioni a tutti i soci e anche alle loro famiglie !

In sintesi, dunque, la Banca scardina la s.r.l., subordinando la concessione del fido alla sottoscrizione di fidejussioni (e altro), così garantendo spesso abbondantemente il proprio credito (peraltro solitamente ben più ampio del capitale sociale della s.r.l., sottocapitalizzata rispetto ai fidi richiesti).

Lo Stato

La situazione nel rapporto con lo Stato è più articolata ma dall’esito non del tutto dissimile.

Se, infatti, il soggetto principale del rapporto con lo Stato è la s.r.l., l’art. 36 d.p.r. 602/73, in materia di IRES, pone a carico dei liquidatori e dei soci di srl il pagamento del tributo nelle seguenti ipotesi:

i liquidatori di società di capitali che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti;

i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti Ires nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Le responsabilità sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

Da ultimo, deve osservarsi come l’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità di cui all’art. 36 d.p.r. 602/73 non può ritenersi limitato esclusivamente all’omesso versamento dell’IRES, come potrebbe desumersi dal dato letterale della norma.

Infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza n. 17727 del 13.03.2019, ha espresso il principio secondo cui l’art. 36 richiamato, ha portata generale applicandosi, conseguentemente, anche in caso di omesso versamento iva e delle ritenute certificate.

Come può vedersi vi è, dunque, un ampio ammorbidimento – in favore dello Stato – del rigore della responsabilità della s.r.l. prevista dal codice civile.

A ciò si aggiunga che le violazioni di carattere fiscale godono (con i limiti di Legge) di una tutela penale, a sua volta fonte di obbligazioni risarcitorie a carico degli amministratori.

Fornitori – lavoratori

Queste, essendo le realtà di Stato e Banche, occorre valutare gli ulteriori soggetti (fornitori e, in parte, lavoratori), con una posizione economica meno solida e/o privi di garanzie legislative.

I fornitori, invero, sono attratti dalla conclusione dell’affare ed accettano, dunque, di trasferire i prodotti in cambio di pagamenti a 30/60/90 giorni, a volte accompagnati da titoli della stessa s.r.l., privi di reale effetto di garanzia.

lI lavoratore – ove il CCNL non avesse trovato integrale rispetto da parte del datore di lavoro, si troverebbe a maturare un ingente credito per differenze retributive e – a cascata – su TFR ed altri emolumenti del tutto privi – salvo le garanzie dell’INPS – di tutela in caso di inadempimento del datore di lavoro / s.r.l. .

Gli abusi per i quali è stata utilizzata la struttura della s.r.l. (portata a rapida chiusura con cambi di sede e di amministratore, destinati ad eludere ogni forma di responsabilità per i debiti maturati) hanno indotto l’inserimento (art. 378 co.1 d.lgs. 12.1.2019 n.14 in vigore dal 16.3.2019) dell’art.2476 co.6 cod. civ., consentendo ai creditori sociali una azione diretta contro l’amministratore:

  1. “” Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.“”.

Poi, l’anno 2020, il COVID-19, il lockdown e la necessità di ripartire da parte di un paese già duramente provato dalla crisi del 2008.

Serve, dunque, programmare un nuovo rinascimento economico, progettando la scrittura di un nuovo patto sociale nella comunità economica (e non solo..).

Se è vero, come è vero, che la responsabilità è limitata quasi esclusivamente verso i contraenti più deboli che vengono in contatto con la s.r.l. …, tanto vale – dunque – eliminare ciò che resta della s.r.l. .

Immaginare un mondo economico in cui l’operatore “ci mette la faccia”, senza (o meglio, con una ben più limitata) possibilità di fuga dalle obbligazioni assunte, cioè senza alcuna limitazione di responsabilità, riscriverebbe – in senso etico e più coerente con i tempi che stiamo vivendo – le regole sociali di chi si affaccia – certamente animato dalle migliori intenzioni di riuscita – al mondo dell’impresa.

Il carattere divulgativo consente solo di accennare – allo stato – alla necessità di rendere coerente un tale mutamento con il nuovo codice della crisi di impresa – il cui integrale esordio è stato recentemente rinviato dal D.L. 23 / 2020.

Permane – infine – un dubbio:

un simile intervento per iniettare “etica” nel mondo delle PMI e lasciare invece, così come è, il mondo dei grandi (S.P.A.)?

e, inoltre:

offrire ai grandi l’opportunità di avvantaggiarsi della nuova “etica” dei piccoli che rinunciano alla responsabilità limitata anche a favore delle imprese con più ampia struttura?

Certo è che riprogettare l’economia del nostro paese (anche tramite modifiche di diritto sostanziale) necessita di visione e di idee, anche provocatorie (come questa…).

Francesco Innocenti – avvocato

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