Il Tribunale di Catanzaro, con Ordinanza del 29/06/2022, si è pronunciato sulla sorte dei depositi bancari cointestati a più persone che risultino interessati al blocco apposto dagli istituti di credito in concomitanza con la morte di uno dei due titolari, stabilendo che va applicata la disciplina di cui all’art.1854 c.c. espressamente riferita al conto corrente intestato a più persone e che, nel caso di gestione mediante firma disgiunta, costituisce una solidarietà attiva e passiva tra i cointestatari che sopravvive anche alla morte di uno dei contitolari, con possibilità per l’altro cointestatario di compiere operazioni attive e passive sino all’estinzione del libretto e per l’intero ammontare.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati