La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza del 6 aprile 2021 n. 9253, ha stabilito che in caso di prestito finalizzato al risanamento finanziario di una società, il mancato raggiungimento dello scopo non incide sulla validità genetica del negozio, ma opera sul diverso piano dell’inadempimento. La Suprema Corte ha osservato che non viene idoneamente attinta la “ratio decidendi” secondo cui il prestito era avvenuto proprio per lo scopo del risanamento che, quando non raggiunto, lasciava residuare la patologia dell’inadempimento posta su piano oggettivamente differente rispetto a quello genetico, mentre, comunque, la garanzia autonoma era in quanto tale insensibile a queste vicende del rapporto principale, assicurando la necessaria rifusione delle somme.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per