La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza del 6 aprile 2021 n. 9253, ha stabilito che in caso di prestito finalizzato al risanamento finanziario di una società, il mancato raggiungimento dello scopo non incide sulla validità genetica del negozio, ma opera sul diverso piano dell’inadempimento. La Suprema Corte ha osservato che non viene idoneamente attinta la “ratio decidendi” secondo cui il prestito era avvenuto proprio per lo scopo del risanamento che, quando non raggiunto, lasciava residuare la patologia dell’inadempimento posta su piano oggettivamente differente rispetto a quello genetico, mentre, comunque, la garanzia autonoma era in quanto tale insensibile a queste vicende del rapporto principale, assicurando la necessaria rifusione delle somme.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni