Non è in colpa la Banca che paga l’assegno senza richiedere due documenti d’identità

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 giugno 2022 n. 20477, ha stabilito che, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.; quindi non c’è onere per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, dal momento che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale.

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