La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 12 febbraio 2021 n. 3649, ha stabilito, confermando i precedenti giurisprudenziali in materia, che nessuna responsabilità è configurabile a carico della banca che ha pagato un assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario se l’istituto bancario ha provveduto alla diligente identificazione del prenditore del titolo ed al pagamento dell’assegno a colui che appariva il legittimo prenditore.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,