La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 12 febbraio 2021 n. 3649, ha stabilito, confermando i precedenti giurisprudenziali in materia, che nessuna responsabilità è configurabile a carico della banca che ha pagato un assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario se l’istituto bancario ha provveduto alla diligente identificazione del prenditore del titolo ed al pagamento dell’assegno a colui che appariva il legittimo prenditore.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


