La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 12 febbraio 2021 n. 3649, ha stabilito, confermando i precedenti giurisprudenziali in materia, che nessuna responsabilità è configurabile a carico della banca che ha pagato un assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario se l’istituto bancario ha provveduto alla diligente identificazione del prenditore del titolo ed al pagamento dell’assegno a colui che appariva il legittimo prenditore.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati