Con ordinanza del 21.7.2025 emessa all’esito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Messina ha ribadito lʼinfondatezza delle eccezioni avversarie in punto di omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
La questione, in particolare, è sorta nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., in occasione del quale parte opponente aveva sostenuto che la mancata ricezione della predetta comunicazione non consentisse alla banca, creditore procedente, di avviare l’incardinata procedura esecutiva immobiliare.
Nella propria decisione, il tribunale peloritano ha ribadito, sulla scorta di un costante orientamento di legittimità, che “la notificazione del precetto da parte della banca equivale a volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n. 253769), con la conseguenza che appare legittima l’azione esecutiva già intrapresa dalla reclamata con la notificazione del precetto“.
Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz’altro agire per il recupero del proprio credito.



