La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 20 gennaio 2021 n. 976, ha stabilito che è nulla, perché affetta da motivazione apparente, la sentenza che dichiari il fallimento, facendo un mero richiamo al decreto di inammissibilità del concordato preventivo, senza valutare l’effettiva sussistenza dello stato di insolvenza.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati