La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 20 gennaio 2021 n. 976, ha stabilito che è nulla, perché affetta da motivazione apparente, la sentenza che dichiari il fallimento, facendo un mero richiamo al decreto di inammissibilità del concordato preventivo, senza valutare l’effettiva sussistenza dello stato di insolvenza.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,