La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di credito fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB (80% del valore del bene, innalzabile al 100% in caso siano state acquisite ulteriori garanzie di particolare pregio), comporta la nullità dell’intero contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (i.e.: mutuo ipotecario).
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati