Nullità del contratto di Credito Fondiario al superamento del limite di finanziabilità

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di credito fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB (80% del valore del bene, innalzabile al 100% in caso siano state acquisite ulteriori garanzie di particolare pregio), comporta la nullità dell’intero contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui […]

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di credito fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB (80% del valore del bene, innalzabile al 100% in caso siano state acquisite ulteriori garanzie di particolare pregio), comporta la nullità dell’intero contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (i.e.: mutuo ipotecario).

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