La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di credito fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB (80% del valore del bene, innalzabile al 100% in caso siano state acquisite ulteriori garanzie di particolare pregio), comporta la nullità dell’intero contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (i.e.: mutuo ipotecario).

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,